Statuto

La barchetta di carta sull'acqua simboleggia la Fédération Suisse Motonautique (FSM), l'associazione svizzera di motonautica, e la motonautica

Statuto della “Fédération Suisse Motonautique” (FSM)

I Disposizioni generali

Nome

Art. 1

Con il nome di «Fédération Suisse Motonautique» (FSM) è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Scopo

Art. 2 L'associazione ha il seguente scopo:

  1. La tutela e la promozione degli sport acquatici motorizzati.
  2. La tutela degli interessi degli appassionati di sport acquatici motorizzati nei confronti dell'opinione pubblica, delle autorità e della classe politica.
  3. Il miglioramento delle condizioni per la pratica degli sport acquatici e la lotta contro le restrizioni ingiustificate.
  4. Promozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente
  5. L'esercizio di un'influenza politica a beneficio della comunità nautica.
  6. Collaborazione con persone fisiche e giuridiche che perseguono obiettivi simili e sono disposte a sostenere e promuovere l'attività della «Fédération Suisse Motonautique».
  7. Adottare tutte le misure che risultino utili e opportune per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Sede

Art. 3 Il consiglio direttivo stabilisce la sede dell'associazione.

Neutralità

Art. 4 La «Fédération Suisse Motonautique» è aconfessionale e politicamente indipendente. Non persegue fini economici.

II Iscrizione

Membri

Art. 5 Possono essere membri dell'associazione sia persone fisiche che persone giuridiche. All'interno dell'associazione possono essere costituite sezioni. Le sezioni esistenti sono:

  • Club nautici
  • Membri individuali
  • Gare di motonautica

Membri onorari

Art. 6 Può essere nominato presidente onorario un ex presidente della FSM che si sia particolarmente distinto a favore della FSM, sia nell’ambito della carica di presidente sia al di fuori di essa. Il presidente onorario viene nominato dall’Assemblea dei delegati su proposta del Comitato direttivo o delle sezioni.

Può diventare membro onorario qualsiasi persona fisica o giuridica che si sia distinta in modo eccezionale per il proprio impegno a favore della FSM o degli interessi della nautica a motore. Il membro onorario viene nominato dall’Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio direttivo o delle sezioni.

I presidenti onorari e i membri onorari possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. Hanno voce consultiva.

Registrazione

Art. 7 L'ammissione di nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento. Le domande di ammissione, comprese quelle relative all'adesione alle sezioni, devono essere indirizzate al Consiglio direttivo, che decide in via definitiva in merito all'ammissione.

Il Consiglio direttivo stabilisce le modalità.

Cessazione

Art. 8 È possibile recedere dall'associazione alla fine di un anno solare, con un preavviso di tre mesi. La dichiarazione di recesso deve essere inviata per iscritto al Consiglio direttivo.

Se un socio agisce in contrasto con gli obiettivi dell'associazione o svolge attività lesive della reputazione dell'associazione, può essere espulso dal Consiglio direttivo.

III Organizzazione

Organi

Art. 9 Gli organi dell'associazione sono:

  • Assemblea dei delegati,
  • Consiglio di amministrazione,
  • Commissioni,
  • Organo di revisione.

Assemblea dei delegati

Art. 10 L'Assemblea dei delegati dei soci è l'organo supremo dell'associazione.

Le sezioni di cui all’art. 5 hanno diritto a 1 voto ogni 50 membri o frazione di essi.

I soci hanno il diritto di presentare mozioni.

La convocazione dell'Assemblea dei delegati avviene:

  • da parte del Consiglio direttivo,
  • attraverso una sezione,
  • su richiesta di 1/5 dei membri di una sezione,
  • su richiesta dei revisori.

La convocazione dell’Assemblea dei delegati avviene tramite invito scritto, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora, e ciò al più tardi tre settimane prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati vengono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente o, in sua assenza, al vicepresidente.

Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea dei delegati ha, tra l'altro, le seguenti competenze:

  1. Eleggere il Consiglio direttivo e i revisori dei conti.
  2. Discutere la relazione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti.
  3. Approvare il bilancio e dare scarico al Consiglio direttivo, al tesoriere e ai revisori dei conti.
  4. Stabilire il bilancio e la quota annuale per il prossimo anno.
  5. Votare su tutti i punti all'ordine del giorno.
  6. Modificare lo statuto.
  7. Sciogliere l'associazione.

Consiglio di amministrazione

Art. 11 L'associazione è guidata da un consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è composto da almeno sette membri, eletti per un mandato di due anni. È consentita la rielezione.

Ove possibile, occorre puntare a un equilibrio regionale e linguistico.

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce autonomamente. Esso stabilisce le norme relative al potere di firma.

Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un comitato e affidargli la gestione degli affari correnti.

Il consiglio direttivo può emanare un regolamento organizzativo per la gestione dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività del caso. Ogni membro del Consiglio direttivo ha il diritto di convocare una riunione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente o, in sua assenza, al vicepresidente. Sono ammesse le deliberazioni per via circolare. Affinché una deliberazione per via circolare sia valida, è necessaria la maggioranza semplice di tutti i membri del consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo adotta tutte le decisioni e adotta le misure necessarie che appaiono indispensabili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, a meno che la legge o lo statuto non attribuiscano espressamente tale competenza all'Assemblea dei delegati.

Commissioni

Art. 12 L’Assemblea dei delegati o il Consiglio direttivo possono istituire commissioni incaricate di occuparsi di specifici ambiti di attività.

Le commissioni si costituiscono autonomamente.

Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni relative al Consiglio direttivo.

Organo di revisione

Art. 13 L'organo di revisione è composto da una o più persone fisiche o giuridiche, che possono anche essere soci dell'associazione.

L'organo di revisione viene eletto per due anni. È ammessa la rielezione.

L'organo di revisione presenta all'assemblea dell'associazione la relazione di revisione. Nel corso dell'anno può effettuare controlli a campione sulla contabilità dell'associazione.

IV Disposizioni finanziarie

Anno associativo

Art. 14 L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Articoli

Art. 15 L'associazione può riscuotere quote annuali ordinarie e straordinarie, il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei delegati.

Le quote ordinarie e straordinarie possono variare a seconda della sezione di appartenenza.

I soci dimissionari sono tenuti a versare la quota associativa relativa all'anno solare in corso, ma perdono il diritto al patrimonio dell'associazione.

Responsabilità

Art. 16 Le passività dell'associazione sono garantite esclusivamente dal patrimonio dell'associazione.

V Disposizioni finali

Scioglimento dell'associazione

Art. 17 In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei delegati decide in merito alla destinazione di un eventuale ricavato della liquidazione.

Entrata in vigore

Art. 18 Con il nome «Federazione svizzera dei club di motonautica – Fédération Suisse Motonautique – Federazione Svizzera Motonautica» (FSM) è stata costituita il 29 maggio 1965 a Berna un’associazione ai sensi degli articoli da 60 a 79 del Codice civile svizzero (CC), che subentra alla «Verband der Schweizerischen Motorboot Clubs – Fédération Suisse de la Navigation Automobile – Federazione Svizzera della Navigazione Automobile», fondata a Ginevra nel 1930.

La fusione per incorporazione con la «Schweizerische Interessengemeinschaft Bootssport (SIGB)» a partire dal 1° gennaio 2007, che comporta l’acquisizione di tutte le attività e passività ai sensi dell’art. 22 della Legge sulle fusioni, è il motivo alla base della revisione dello statuto.

La nuova versione dello statuto, nella forma attualmente disponibile, è stata approvata in occasione dell’Assemblea dei delegati dell’11 novembre 2006 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

Berna, 11 novembre 2006

Il presidente:
Jean-Pierre Zingg

Il segretario:
Dieter Wyss

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